Art. 33.

      1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, le parole: «compresi quelli regionali, provinciali e

 

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comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «compresi quelli regionali, provinciali e comunali, il contributo per il Servizio sanitario nazionale e il contributo previdenziale».